E’ legittima la sanzione amministrativa irrogata per inosservanza dei limiti di velocità, anche se l’ora dell’infrazione registrata dall’autovelox diverse da quella indicata a verbale per mancato adeguamento del sistema all’ora legale (Cass. Civ., sez. VI-2, sentenza 10 2018, n. 8865). 

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi Non si rinvengono precedenti
Difformi Cass. 9.6.2010 n. 13887

M.A. propone ricorso per cassazione contro il Prefetto di Oristano, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Oristano, che ha respinto il suo appello a sentenza del Giudice di Pace di Ghilarza, a sua volta reiettiva della opposizione a verbale della polizia stradale per inosservanza dei limiti di velocità.

La sentenza riferisce che la contestazione sulla divergenza tra l’ora segnata in verbale (16,21) e quella segnata sullo scontrino (15,21) dell’apparecchiatura telelaser era riconducibile al mancato adeguamento dell’orario nel passaggio dall’ora solare a quella legale.

Il ricorrente denunzia violazione di norme di diritto essendo pacifico che l’asserita negata infrazione è avvenuta alle 16,21 come risulta dal verbale mentre lo scontrino indica le 15,21.

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha osservato che si tratta della reiterazione delle tesi svolte in appello, sulle quali è stata data sufficiente risposta avendo la sentenza rilevato che l’appellante invocava a sostegno del proprio assunto una pronunzia della Corte di Cassazione su un caso completamente diverso in cui la divergenza nella indicazione della data poteva far sorgere dubbi sul corretto funzionamento dell’apparecchio né aveva dedotto ulteriori ragioni per contestare questa spiegazione o il difettoso funzionamento dell’apparecchio rilevatore.

Donde l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese.

Esito del ricorso

Inammissibile

Cassazione penale, sezione VI-2, sentenza 10 aprile 2018, n. 8865

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