Le diverse posizioni della giurisprudenza di merito sulla preventiva segnalazione dell’apparecchioscout speed installato in auto
Deve considerarsi “vessatorio” lo scout speed montato sul veicolo dei vigili o della stradale che non risulta segnalato e neppure ben visibile, poichè effettua un accertamento elusivo delle garanzie stabilite dalla legge in favore dei conducenti.
Ciò lo ha precisato il giudice di Pace di Belluno, nella sentenza n. 146/2016 che ha annullato il verbale elevato dalla polizia municipale per violazione dei limiti di velocità.
Il provvedimento rammenta che, relativamente agli strumenti all’epoca conosciuti, un decreto del ministero dei Trasporti del 2007 ha introdotto la modalità di misurazione della velocità “a inseguimento” che necessita dell’immediata contestazione dell’infrazione al trasgressore.
Il problema che lo scout speed pone, tuttavia, non è di privacy, in quanto la telecamera a infrarossi non riprende le persone a bordo del veicolo multato; neppure può eccepirsi una disparità di trattamento tra auto e moto sul presupposto che, se i veicoli a due ruote marciano in senso opposto alla pattuglia, gli agenti non possono identificarli perchè non hanno la targa davanti: infatti, rientra nella discrezionalità dell’amministrazione la scelta della modalità di accertamento.
Invece, stante il richiamo al menzionato decreto, la disparità si manifesta rispetto agli accertamenti sul rispetto dei limiti sulle strade effettuati con autovelox e telelaser: pur essendo lo scout speed, precisa il giudice, uno strumento ottimo per verificare se i veicoli hanno l’assicurazione auto o hanno fatto la revisione, in relazione al controllo sulla velocità la giurisprudenza di legittimità impone di indicare anche nel verbale se la velocità è stata misurata da una postazione fissa o mobile (Cass., sent. 5997/14).
Inoltre, sono previste anche distanze minime tra i segnali che avvisano del rilevamento elettronico e le postazioni che lo effettuano, anche utilizzando cartelli stradali temporanei, oltre ai display luminosi a disposizione delle auto della municipale con cui si potrebbero avvisare gli utenti della strada della presenza dello scout speed a bordo.
La posizione è stata condivisa anche dal Tribunale di Firenze, sentenza n. 654/2016: infatti, nonostante il decreto ministeriale del 2007 confermi che la presegnalazione non è obbligatoria in caso di rilevazione della velocità con modalità dinamiche, questo sistema potrebbe scontrarsi con la lettera dell’art. 142 del Codice della Strada che, al comma 6-bis, impone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice.
In base a tale assunto il Tribunale ha ritenuto nulle le multe elevate con l’autovelox di tipo Scout Speed se manca una presegnalazione con appositi cartelli stradali che avvisano gli automobilisti della possibilità del rilevamento automatico delle infrazioni (per approfondimenti: Scout speed: cos’è come funziona, quali multe e come difendersi)
Ancora, una recente sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia (n. 722 del 2016) ha chiarito che l’eccesso di velocità rilevato tramite lo scout contestazione immediata speed necessita della contestazione immediata (per approfondimenti: Scout speed: via la multa se non c’è contestazione immediata).
Diversa, invece l’opinione del Tribunale di Rovigo, sentenza n. 1023/2016 (qui sotto allegata) che, accogliendo il ricorso del Comune contro le multe annullate dal Giudice di Pace, interpretando il decreto ministeriale 15 agosto 2007, ritiene che nella dizione dinamico debba ritenersi ricompreso ogni strumento di rilevazione non statico, sia che la rilevazione avvenga da terga “ad inseguimento” sia che essa avvenga frontalmente.