Il GdP di Alba ha recentemente confermato che se la postazione non è segnalata l’automobilista non può essere sanzionato

Tra i requisiti di legittimità di una sanzione amministrativa per eccesso di velocità comminata a seguito di rilevamento tramite sistema autovelox, vi è anche l’indispensabile preventiva segnalazione dello stesso. Ciò, sia nel caso in cui il dispositivo sia fisso che nel caso in cui sia mobile.

La segnalazione, poi, deve rispettare determinate prescrizioni.

Innanzitutto, anche se non importa che i cartelli siano fissi o temporanei, è fondamentale che essi siano sempre ben visibili.

La loro dicitura, inoltre, deve essere chiara e indicare, senza possibilità di equivoci, che la zona è sottoposta a “controllo elettronico della velocità”.

La distanza minima dell’avvertimento dal dispositivo infine, basandosi sulla velocità usuale del particolare tratto di strada, deve essere tale da permettere all’automobilista di avvistare l’autovelox con tempestività ed è quindi di almeno 250 metri sulle autostrade e le strade extraurbane principali, di almeno 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento con limiti di velocità superiori a 50 km/h e di almeno 80 metri su tutte le altre strade. La distanza massima, invece, è di 4 chilometri.

Purtroppo, però, nella prassi tali prescrizioni non sempre sono rispettate, con la conseguenza che molte delle multe elevate agli automobilisti a seguito di accertamento tramite autovelox sono illegittime.

In alcuni casi, almeno, ci pensano i giudici ad annullarle.

Recentemente lo ha fatto anche il Giudice di pace di Alba che, con la sentenza numero 415/2016, si è pronunciato sul ricorso presentato da un cittadino avverso un verbale di polizia locale notificatogli per superamento dei limiti di velocità, nel quale l’automobilista eccepiva sia la carenza di regolare notifica, sia l’illegittima mancata contestazione immediata, sia l’omessa segnalazione della postazione di rilevamento.

Per il Giudice di Pace basta la mancata prova, da parte dell’ente accertatore, circa l’apposizione di segnaletica mobile prima della postazione autovelox predisposta per poter accogliere l’opposizione al verbale impugnato.

Le spese, però, sono compensate.

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