Il termine di 90 giorni utile alla contestazione del verbale per eccesso di velocità decorre dal momento dell’infrazione e non già dalla presa visione del fotogramma da parte dell’agente di polizia preposto alla verifica dei singoli rilevamenti. Lo ha stabilito la Sezione IIIa del Tribunale amministrativo per la regione Lombardia, con la sentenza n. 1267, pubblicata il 7 giugno 2017.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E DI PRASSI
Conformi Sulla giurisdizione del giudice ordinario in merito ai ricorsi volti ad ottenere l’annullamento delle ordinanze di ingiunzione (Codice della Strada): Tar Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 3 dicembre 2014, n. 860; Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1116.

La vicenda controversa

Nel caso di specie, una Associazione a tutela dei consumatori ha proposto una class action a termini dell’art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198contro un Comune, volta a contestare l’illegittima della prassi comunale nella gestione delle notifiche dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada.

Più precisamente, nel 2014 il Comune ha installato 7 nuovi autovelox: in soli 9 mesi, le infrazioni per eccesso di velocità rilevate hanno superato la soglia del milione e mezzo.

In merito, l’Associazione ha contestato le modalità operative (i.e. il modello di verbale di contestazione) seguite dall’Amministrazione ai fini della notifica delle rilevazioni e, insieme, il mancato rispetto del termine massimo di legge per la notifica (90 giorni dalla infrazione).

Visto il silenzio serbato dal Comune, l’Ente esponenziale si è rivolto al Tribunale amministrativo regionale per ottenere i provvedimenti necessari al ripristino della legalità e all’efficienza del servizio di rilevazione e notifica dei verbali di accertamento.

In particolare, la ricorrente ha chiesto al Tar di ordinare al Comune:

l’immediata cessazione della notifica di verbali di accertamento di sanzioni amministrative oltre i 90 giorni dall’infrazione, dal momento che tale notifica costringe il cittadino a dover presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, nonostante la Polizia locale e il Comune siano pienamente a conoscenza del superamento del termine;
l’annullamento in autotutela di tutti i verbali di accertamento notificati oltre i 90 giorni dall’infrazione;
l’immediata modifica del testo contenuto nei verbali di accertamento, con la precisa indicazione che il termine di 90 giorni decorre dalla data dell’infrazione e non da quella di visione dei fotogrammi da parte degli Agenti;
l’attuazione di una procedura per la restituzione delle somme incassate illegittimamente a fronte di verbali notificati tardivamente in violazione dell’art. 201, Codice della Strada;
l’annullamento e/o l’immediata sospensiva di qualsivoglia procedura esecutiva e/o di riscossione coattiva basata sui verbali illegittimi notificati tardivamente, con l’impegno di non domandare, anche tramite Equitalia o altro agente per la riscossione, le somme non versate;
l’annullamento e/o l’immediata sospensione delle procedure di emissione dei verbali di cui all’art. 126-bis, Codice della Strada, per non avere comunicato i presunti trasgressori che hanno ricevuto un verbale di accertamento per eccesso di velocità fuori dai termini, i dati del soggetto che si trovava alla guida al momento.

V’è da precisare che nel corso del giudizio è immediatamente emerso che i “ritardi” nella notifica dei verbali hanno riguardato soltanto la prima stagione di funzionamento dei nuovi autovelox. Infatti, dopo la prima – forse inaspettata – ondata di violazioni rilevate, il Comune si è adeguatamente organizzato per garantire il puntuale rispetto dei termini di legge.

L’Associazione ha, però, lamentato la perdurante presenza, sui verbali del Comune, di una dicitura incongrua e fuorviante per i “consumatori” della strada: «il verbalizzante […] in servizio presso l’Ufficio Varchi della Polizia locale di Milano in data […], data dalla quale decorrono i termini di notifica del presente verbale, ha accertato che il conducente del veicolo targato […] in data […] alle ore […] ha commesso le seguenti violazioni […]».

I limiti della giurisdizione del G.A.

Tra varie questioni, il dibattito processuale ha preliminarmente riguardato i limiti del sindacato del giudice amministrativo avuto riguardo alle molteplici domande proposte dall’Associazione.

A tal proposito, il Tar – su impulso della difesa comunale – ha confermato di essere privo di giurisdizione relativamente alle domande di annullamento e/o sospensione dei verbali di accertamento notificati oltre i termini di legge nonché con riferimento a tutte quelle domande volte a paralizzare procedure esecutive in corso ovvero a condannare l’Amministrazione alla ripetizione delle somme indebitamente riscosse.

Tali richieste – spiegano i giudici amministrativi – «hanno per oggetto il ritiro di atti che fuoriescono dalla giurisdizione del giudice amministrativo e il cui carattere plurimo o seriale non è idoneo a farli rientrare nell’alveo dell’azione esperita [i.e. class action, ndr]». Tanto in omaggio alla cd. “giurisdizione esclusiva del giudice ordinario” – come noto, pure coperta dal dettato costituzionale (cfr. art. 113, u.c., Cost.) – cui va ricondotto il giudizio riguardante l’impugnativa delle ordinanze di ingiunzione correlate alle sanzioni per violazione del Codice della Strada.

Anche la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, tuttavia, ha i suoi limiti.

Rispetto al (ricco) corredo di istanze formulate dall’Associazione, il Tar trattiene a sé le domande inerenti (i) all’immediata cessazione della notifica di verbali di accertamento di sanzioni amministrative oltre i 90 giorni dall’infrazione e (ii) alla condanna del Comune resistente a correggere i “format” dei verbali di contestazione.

Entrambe le domande in questione, infatti, sono state assunte riconducibili all’ambito dello “scorretto esercizio della funzione” contro il quale è diretta l’azione prevista dal D. Lgs. 198/2009.

Secondo il Tar Lombardia, «dal carattere derogatorio che la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario ha nel nostro ordinamento deve desumersi che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sull’azione collettiva, […], sia in grado di attrarre di nuovo alla giurisdizione naturale la conoscenza dei comportamenti collettivi che le sono propri, così come appartiene al giudice amministrativo l’opposizione del Comune all’annullamento dei verbali del Codice della strada da parte della Prefettura».

Il termine per la notifica decorre dallo “scatto”

Esaurita la (dirimente) questione di giurisdizione, e nei limiti di quanto risolto, i giudici amministrativi passano al merito della vicenda.

Sotto tale versante, il Tar censura radicalmente la formulazione dei verbali del Comune, all’uopo osservando che questi «forniscono al lettore la chiara [e tuttavia errata, ndr] informazione che i termini di notifica del verbale decorrono dal momento in cui l’agente di polizia locale prende conoscenza in ufficio delle foto scattate dalle stazioni automatiche di rilevamento».

L’art. 201 del Codice della Strada – ha sottolineato il Tar – prevede, di contro, che «Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento».

Sul punto, si richiama altresì l’interpretazione ministeriale di cui alla Comunicazione del 7 novembre 2014 alla Prefettura di Milano, laddove si legge che «La disposizione [ad. 201, Cod. strada], che riproduce pressoché alla lettera il disposto della sopra citata decisione della Corte Costituzionale, costituisce un’ulteriore conferma all’assunto che, in linea di principio e salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il dies a quo per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa violazione».

In definitiva, i 90 giorni per la notifica della contestazione iniziano a decorrere dall’accertamento della violazione, i.e. dallo “scatto” fotografico dell’autovelox, senza rinvii a migliori conferme/verifiche ad opera dell’agente preposto al setaccio delle singole rilevazioni.

Conseguentemente, il verbale della polizia municipale può indicare che il termine di notifica del verbale decorre dall’accertamento, come indicato dalla legge, o, al più, che i termini decorrono dalla commessa violazione, salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi.

Verbali da rivedere

Sul crinale delle considerazioni che precedono, il Tar ha dunque accolto, in parte qua, il ricorso proposto dall’Associazione, per l’effetto ordinando al Comune di apportare le opportune modifiche ai verbali contestati entro il termine di 90 giorni dalla sentenza.

Riferimenti normativi:

Artt.142 e 201 D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada); art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198.

Tar Lombardia, sez. III, sentenza 7 giugno 2017, n. 1267

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