In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), il verbale è illegittimo quando non contiene alcun riferimento alle circostanze impeditive della contestazione immediata, sebbene una siffatta contestazione sia astrattamente possibile in ragione dello stato dei luoghi. E’ quanto si legge nell’ordinanza n. 25030 del 23 ottobre 2017.

a cura della Redazione Wolters Kluwer

Il Comune di C. ha chiesto la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Chieti, quale giudice di appello confermava la sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto l’opposizione al verbale di contestazione di contravvenzione per violazione di cui all’art. 142 C.d.S. proposta da F.M. ponendo a base della decisione il difetto di taratura dell’autovelox.

Secondo il Tribunale di Chieti il verbale non conteneva alcun riferimento alla circostanze impeditive della contestazione immediata e nel corso del primo giudizio nessuna istruttoria è stata neanche chiesta per contro risultavano in atti fotografie che rendevano palese come il tratto fosse un lungo rettilineo.

A sua volta, non vi era stata apposta una segnaletica idonea al preavviso di rilevazione della velocità, posto che le foto versate in atti riproducevano un cartello fisso presente lungo la strada senza che fosse possibile avere contezza della distanza intercorrente tra il detto segnale e il punto di rilevamento.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha osservato che, come evidenziato dal Tribunale, il tratto di percorrenza, controllato da autovelox, era un rettilineo e, in via di principio, nulla impediva agli organi di Polizia stradale di posizionarsi in modo tale che, visionata con i propri strumenti la velocità delle autovetture in transito, potessero fermare l’autovettura di cui si era rilevato l’eccesso di velocità, per gli adempimenti inerenti alla contestazione.

Ed essendo ciò possibile, il verbale di contestazione non poteva limitarsi a rilevare che l’accertamento di che trattasi era stato effettuato mediante autovelox perché avrebbe dovuto specificare la ragione per la quale non era stata possibile la contestazione immediata. A maggior chiarimento va anche osservato che la strada di percorrenza, di cui si dice, non rientra tra quelle di cui all’art. 2, comma 2, lett. A) e B) C.d.S. richiamato dall’art. 4, comma 1, D.L. n. 121/2002, ma rientra, invece, tra quelle indicate alla lettera C) dell’art. 2 appena richiamato.

Correttamente, pertanto, il Tribunale ha precisato che il verbale di che trattasi era illegittimo perché non conteneva alcun riferimento alle circostanze impeditive della contestazione immediata e nel corso del primo giudizio nessuna attività istruttoria era stata neanche richiesta in tal senso, per contro risultando in atti fotografie che rendevano palese come il tratto fosse un lungo rettilineo.

Esito del ricorso:

Rigetto.

Riferimenti normativi:

Art. 2, comma 2, lett. A, B e C, Codice della strada

Art. 142, Codice della strada

Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 23 ottobre 2017, n. 25030

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