In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. E’ quanto si legge nell’ordinanza n. 7595 del 28 marzo 2018.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI:
Conformi: Cass. 2 settembre 2016, n. 17526
Difformi: Non si rinvengono precedenti

V.S., C.S. e P.R. proposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Trapani, con la quale era stata rigettata la domanda, dagli stessi proposta nei confronti di S.G. e A.A. S.p.a., di risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso del loro congiunto A.S. per le lesioni da questi riportate in un sinistro stradale che assumevano fosse da ascrivere al conducente (G.P.) dell’autocarro di proprietà del G. e assicurato con la predetta società assicuratrice.

Il Tribunale rigettò la domanda sul rilievo che era risultato accertato dalla polizia Stradale che A.S. aveva invaso la corsia di marcia dell’autocarro e che al conducente di tale veicolo non poteva essere mosso alcun addebito. La compagnia assicuratrice contestò il gravame mentre il G. rimase contumace.

La Corte di appello di Palermo confermò la sentenza impugnata e condannò gli appellanti alle spese di quel grado in favore della società appellata.

Avverso la sentenza della Corte di merito C.S. ha proposto ricorso per cassazione.

In particolare, con il terzo motivo, la S. sostiene che, nel ritenere che gli appellati non abbiano disconosciuto le risultanze del cronotachigrafo, essendosi essi limitati «a sostenere l’inutílizzabilità del disco perché indicava una data diversa», la Corte di merito avrebbe violato l’art. 2712 c.c. in combinato disposto con l’art. 142, comma 6, C.d.S. con riferimento alle modalità con le quali deve essere effettuato il disconoscimento. Assume la ricorrente che, sostenendo l’inutilizzabilità del disco perché indicava una data diversa, gli appellanti avrebbero chiaramente manifestato il disconoscimento richiesto dalla norma indicata

Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene che, stante il regolare disconoscimento delle risultanze del cronotachigrafo, la Corte di merito sarebbe incorsa nell’ulteriore errore ricavabile dall’affermazione secondo cui «d’altra parte nessuna manomissione era stata accertata nel cronotachigrafo da parte degli agenti della Polizia Stradale, né è mai stata allegata dagli appellanti, che solo in appello, allegano non esservi prova che il predetto fosse funzionante», erroneamente così ritenendo che gravasse sugli appellanti l’onere di allegare o provare l’avvenuta manomissione del tachigrafo.

La Corte, nel rigettare il ricorso, ha osservato, in particolare, che gli ultimi due motivi sono infondati, avendo la Corte di appello correttamente applicato l’art. 2712 c.c.

La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. A tanto deve aggiungersi che non risulta specificamente censurato dalla ricorrente quanto affermato dalla Corte territoriale circa il prelievo del disco in parola, subito dopo il sinistro, da parte degli Agenti della Polstradai e la possibilità di errore in relazione alla data, essendo inserita manualmente, il che non avverrebbe per la velocità, da ritenersi automaticamente registrata.

Esito del ricorso:

Rigetto

Riferimenti normativi:

Art. 2712 c.c.

Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 28 marzo 2018, n. 7595

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