I segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione ed il relativo onere probatorio spetta alla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore; la limitazione di velocità imposta da un segnale precedente l’intersezione viene meno dopo il superamento dell’incrocio, qualora non sia ribadita da un nuovo apposito segnale, in mancanza del quale rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada. La conferma arriva dalla Cassazione con ordinanza n. 30664 del 27 novembre 2018.
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI: | |
Conformi: | Cass. civ. sez. VI, 20 maggio 2014, n. 11018 |
Difformi: | Non si rinvengono precedenti |
F.G., in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante pro-tempore della società F.R. s.a.s. di G.F. & C., ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone, con la quale veniva rigettato l’appello contro del Giudice di pace di Pordenone, con cui era stata respinta l’opposizione formulata ai sensi dell’art. 104- avverso un verbale di accertamento elevato dalla Polstrada in ordine alla violazione di cui all’art. 142, comma 9, c.d.s., mediante la quale era stata sostenuta l’illegittimità di tale verbale per l’inidoneo rispetto della segnaletica stradale avuto riguardo, in particolare, alla mancata ripetizione della stessa in seguito alle intersezioni stradali presenti sul posto.
La Suprema Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
Infatti, il Tribunale di Pordenone non si è conformato alla più recente giurisprudenza di legittimità che ha statuito il principio di diritto, in virtù del quale, in tema di segnaletica stradale, poiché, ai sensi dell’art. 104 reg. esec. c.d.s., i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione (e il relativo onere probatorio spetta alla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore), la limitazione di velocità imposta da un segnale precedente l’intersezione viene meno dopo il superamento dell’incrocio, qualora non sia ribadita da un nuovo apposito segnale, in mancanza del quale rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada, salvo quanto disposto da segnali a validità zonale o da altre condizioni specifiche.
Orbene, nella fattispecie in questione, il Tribunale di Pordenone, dando atto che con il motivo di appello era stata prospettata l’illegittimità dell’accertamento per non aver la Polstrada ripetuto la segnalazione della postazione di rilevamento (in relazione allo specifico limite di velocità presente in loco) a seguito delle due intersezioni sul posto, lo ha respinto.
Tuttavia, nel ravvisarne l’infondatezza, non ha spiegato quale fosse stata la concreta dinamica del senso di circolazione dell’odierno ricorrente e ha giustificato la sua decisione sull’assunto generale — senza, però, rapportarlo all’accertamento specifico della suddetta dinamica (e, quindi, omettendo la valutazione circa la sussistenza della necessità o meno della ripetizione del segnale prescrittivo del limite di velocità) – che l’obbligo di ripetizione dell’anzidetta segnalazione costituirebbe una tutela per gli automobilisti che si immettono nella strada già in precedenza segnalata, ma successivamente alla segnalazione medesima.
In ogni caso ed in senso risolutivo, si osserva che la norma dedotta come violata stabilisce inequivocamente che “la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi,- in particolare e’ necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.“.
Da ciò si inferisce che la disposizione normativa non limita il suo ambito applicativo alla sola ipotesi in cui l’automobilista si immetta nella strada da un punto successivo rispetto a dove è posizionata la segnalazione (circostanza, oltretutto, contestata dall’odierno ricorrente e sulla quale non è dato riscontrare che la P.A. appellata aveva assolto nel giudizio in questione il relativo onere probatorio), ma detta una disciplina che si applica ogni qualvolta tra il segnale ed il luogo di rilevamento della velocità vi siano intersezioni stradali.
Esito del ricorso
Cassa con rinvio la sentenza del Tribunale di Pordenone, depositata in data 26 aprile 2017
Riferimenti normativi:
Art. 142, comma 9, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Art. 104, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
Art. 2, comma 1, D.M. 15 agosto 2007
Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 27 novembre 2018, n. 30664