Cass. civ. Sez. II Ord., 04/10/2018, n. 24214 (rv. 650642-01)
In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante “autovelox”, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto, cui è rimesso, per le strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile. (Nella specie, la S.C. ha affermato che integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio la contestazione di una infrazione, rilevata su una strada extraurbana secondaria, priva dell’indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale sono state autorizzate, sulla detta strada, la rilevazione della velocità a mezzo “autovelox” e la contestazione differita). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE ORISTANO, 27/11/2014)
Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 01/10/2018, n. 23726 (rv. 650723-01)
Il decreto prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità (cd. autovelox) senza obbligo di fermo immediato del conducente, ai sensi dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 121 del 2002, non deve contenere necessariamente l’indicazione del senso di marcia nel quale il dispositivo deve essere collocato. Peraltro, ove tale decreto, invece, precisi espressamente la carreggiata in riferimento alla quale detta installazione è consentita, il verbale di contestazione differita della violazione è affetto da illegittimità derivata qualora l’accertamento sia stato effettuato mediante un cd. autovelox posizionato sul lato della strada diverso da quello specificato nel summenzionato provvedimento autorizzativo, non potendosi ritenere operante, in questa ipotesi, la deroga al generale obbligo normativo di contestazione immediata. (Rigetta, TRIBUNALE ISERNIA, 10/02/2017)