L’obbligo scatta solo se sorretto da notificazione tempestiva dell’infrazione principale
Il Codice della Strada vigente dispone che in caso di violazione che comporta la perdita di punteggio dalla patente di guida ed il responsabile della violazione non può essere immediatamente identificato, il proprietario del veicolo ovvero altro obbligato in solido – vale a dire l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria – è obbligato a comunicare all’organo di polizia procedente, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Tale obbligo permane anche in caso di pagamento della sanzione amministrativa, siccome autonomo rispetto alla sanzione presupposta, ma anche in caso di opposizione alla predetta sanzione, per come di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione
Tale principio, tuttavia, trova il suo giusto contemperamento nell’esigenza di tempestiva notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione principale, in caso contrario, non scatta alcun obbligo di comunicazione dei dati del conducente a carico del proprietario del veicolo.